Cima piazzi
C.A.I. Valdidentro


C.A.I. Valdidentro

Club Alpino Italiano
Sezione Valtellinese
Sottosezione di Valdidentro (So)

REGOLAMENTO


I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1
La Sottosezione di Valdidentro della Sezione Valtellinese del Club Alpino Italiano, fondata nel 2002, ha lo scopo di promuovere e diffondere l'alpinismo in tutte le sue forme e di difendere l'ambiente alpino.
Art. 2
A tale scopo presso al sede sociale è costituita una biblioteca, si organizzano ascensioni ed escursioni, si cura la preparazione tecnica degli alpinisti, istituendo e diffondendo scuole di alpinismo in generale, si tengono in efficienza e, dove necessario, si ripristinano sentieri ed ogni opera alpina, si promuovono iniziative culturali, si perseguono gli scopi contemplati dall'art. 1 del Regolamento Generale del C.A.I.

II - I SOCI

Art. 3
I Soci sono: ordinari, familiari e giovani, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento della Sezione Valtellinese, della quale fanno parte.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente per le varie categorie.
La Sottosezione si riserva la facoltà di gravare i soci di una quota annuale supplementare rispetto a quella fissata dalla Sezione, a completo beneficio dell'organizzazione della Sottosezione.
Art. 4
L'appartenenza al Club Alpino Italiano implica l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale e tutte le norme che sono emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti Organi Sociali, compreso il presente Regolamento.
I Soci esonerano la Sottosezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite e di altre manifestazioni comunque organizzate dalla Sottosezione stessa, accettando, senza condizioni, per la definizione delle eventuali controversie, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

III - ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE
E AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Art. 5
La Sottosezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizione del presente regolamento.
Art. 6
L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo ed in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su domanda scritta contenente gli argomenti da trattare e firmata da almeno 3 Consiglieri o da 10 Soci aventi diritto di voto, da presentarsi al Consiglio stesso, il quale fisserà la data dell'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 7
L'Assemblea ordinaria esamina e discute le relazioni ed i bilanci consuntivi e preventivi, elegge i Soci alle cariche sociali, esamina e discute le iniziative della Sottosezione.
Esamina, inoltre, tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.
Art. 8
L'Assemblea straordinaria esamina gli argomenti per i quali è stata convocata.
Art. 9
La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire ai Soci e, per quanto possibile, da inserire nelle pubblicazioni locali, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.
Nel caso di elezione di cariche sociali, l'avviso deve indicare il nome degli uscenti.
Art. 10
Le deliberazioni delle Assemblee sono prese per alzata di mano o per appello nominale, oppure per votazione segreta, secondo le decisioni della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea delibera con la presenza di qualunque numero di soci .
Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo diversa indicazione prevista dal Regolamento.
L'Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano anche i Soci assenti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà disporre di più di due deleghe di altri Soci in qualunque votazione dell'Assemblea.
Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al C.A.I.
Art. 11
L'Assemblea nomina, di volta in volta, il proprio Presidente e due scrutatori tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.
Il Presidente nominato sceglie il Segretario.
Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea, se possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica, da fissarsi prima della chiusura dell'Assemblea.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.
Art. 12
Il Consiglio
- dirige la Sottosezione;
- promuove le iniziative e le manifestazioni sociali;
- amministra il patrimonio con eccezione degli atti di straordinaria amministrazione, che restano di esclusiva competenza della Sezione;
- delibera l'ammissione di nuovi Soci alla Sottosezione e sottopone al Consiglio Direttivo della Sezione eventuali sanzioni disciplinari da irrogare ai propri Soci;
- convoca le Assemblee e ne predispone l'ordine del giorno;
- redige i bilanci;
- presenta annualmente la sua relazione morale e finanziaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e vigila sull'osservanza delle norme del Regolamento Sezionale e del presente Regolamento.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto di 11 Consiglieri.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni.
Tutti possono essere rieletti, ogni socio potrà esprimere cinque preferenze.
Il Consiglio così eletto, nella prima riunione dopo le votazioni elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere, le cui cariche avranno la durata di un anno e potranno essere rinnovate.
I nominativi del Consiglio Direttivo così eletto devono essere comunicati, entro venti giorni dalla loro elezione, al Consiglio Direttivo Sezionale per la necessaria ratifica. In caso di mancata ratifica del Consiglio neoeletto, questi potrà ricorrere all'Assemblea della Sezione entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata ratificazione da parte del Consiglio di Sezione.
Art. 14
I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a 3 sedute consiliari consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.
Art. 15
Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio ne dispone la sostituzione secondo l'elenco dei non eletti nella votazione dell'Assemblea immediatamente precedente ed il nuovo eletto resta in carica fino alla fine del mandato del Consigliere sostituito.
Art. 16
Il Consiglio è convocato dal Presidente, da chi ne fa le veci o su richiesta di almeno 4 Consiglieri, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri (almeno 6); in caso di parità prevale il voto espresso da chi presiede.
Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario, dopo la lettura e l'approvazione durante la seduta consiliare successiva.
Art. 17
Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è rieleggibile. Ha il compito di esercitare la funzione prevista dall'art. 25 dello Statuto e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 18
La Sottosezione è soggetta alle norme dello Statutto, del Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale.
Art. 19
Il Presidente della Sottosezione firma, con il Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e la relazione morale e finanziaria annuale; costituisce il collegamento tra Sottosezione e Sezione e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 20
Il Segretario redige i verbali delle Assemblee Generali dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'invio al Consiglio Direttivo Sezionale dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci e, annualmente, del rendiconto della gestione organizzativa ed amministrativa della Sottosezione.
Art. 21
Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sottosezione se non da questa autorizzate per mezzo del Consiglio e non sono ammesse iniziative od attività di singoli soci in concorrenza con quelle programmate dalla Sottosezione, o a discapito di esse.
Art. 22
IL Regolamento Sottosezionale dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei Soci, con le modalità di presenza e maggioranza prescritte e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Sottosezione in carica all'epoca della sua approvazione.
Art. 23
Le proposte di modifica del Regolamento Sottosezionale dovranno essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci dal Consiglio Direttivo, per sua iniziativa, o per domanda sottoscritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
Art. 24
Le proposte di modifica del Regolamento Sottosezionale dovranno essere portate a conoscenza dei Soci mediante affissione all'albo Sottosezionale, per un periodo di almeno 15 giorni, prima della convocazione dell'Assemblea alla quale dovranno essere sottoposte.
Art. 25
Il regolamento Sottosezionale approvato dall'Assemblea generale dei Soci dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione che lo rende esecutivo.
Qualora il Consiglio Direttivo della Sezione, in sede di disamina e discussione del Regolamento Sottosezionale presentato per la delibera sulla sua esecutività, vi apporti delle modifiche, il Regolamento dovrà essere nuovamente sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea Generale dei Soci della Sottosezione e riproposto all'attenzione del Consiglio Direttivo della Sezione ai fini di cui al primo comma.
Art. 26
Per quanto non specificato espressamente nel presente Regolamento, si richiamano le norme dello Statuto, del regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale.

NORMA TRANSITORIA
Considerato che tra i soci della Sottosezione del C.A.I. di Valdidentro, solamente il 5% dei tesserati è iscritto al Club Alpino Italiano da più di due anni ed ha quindi diritto di essere eletto alle cariche sociali a norma dell'art. 12 del Regolamento Sezionale, al fine di consentire una più ampia e democratica rappresentanza, si prevede una deroga alla norma citata, per un periodo limitato ad anni due, a decorrere dall'approvazione e conseguente dichiarazione di esecutività del presente Regolamento Sottosezionale da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei soci il 22 marzo 2003


Il Presidente Il Segretario
Renata Viviani Daniele Bormetti

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