I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
La Sottosezione di Valdidentro della Sezione Valtellinese
del Club Alpino Italiano, fondata nel 2002, ha lo scopo
di promuovere e diffondere l'alpinismo in tutte le sue
forme e di difendere l'ambiente alpino.
Art. 2
A tale scopo presso al sede sociale è costituita
una biblioteca, si organizzano ascensioni ed escursioni,
si cura la preparazione tecnica degli alpinisti, istituendo
e diffondendo scuole di alpinismo in generale, si tengono
in efficienza e, dove necessario, si ripristinano sentieri
ed ogni opera alpina, si promuovono iniziative culturali,
si perseguono gli scopi contemplati dall'art. 1 del Regolamento
Generale del C.A.I.
II - I SOCI
Art. 3
I Soci sono: ordinari, familiari e giovani, secondo le
disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e
del Regolamento della Sezione Valtellinese, della quale
fanno parte.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente
per le varie categorie.
La Sottosezione si riserva la facoltà di gravare
i soci di una quota annuale supplementare rispetto a quella
fissata dalla Sezione, a completo beneficio dell'organizzazione
della Sottosezione.
Art. 4
L'appartenenza al Club Alpino Italiano implica l'obbligo
di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale
e di quello Sezionale e tutte le norme che sono emanate,
ai sensi degli stessi, dai competenti Organi Sociali,
compreso il presente Regolamento.
I Soci esonerano la Sottosezione da ogni responsabilità
per infortuni che avessero a verificarsi in occasione
di gite e di altre manifestazioni comunque organizzate
dalla Sottosezione stessa, accettando, senza condizioni,
per la definizione delle eventuali controversie, le disposizioni
dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
III - ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE
E AMMINISTRAZIONE SOCIALE
Art. 5
La Sottosezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea
Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo
e rappresentata dal Presidente, in conformità alle
disposizione del presente regolamento.
Art. 6
L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta
ordinaria una volta l'anno, entro il 31 marzo dell'anno
successivo ed in via straordinaria, su iniziativa del
Consiglio Direttivo, oppure su domanda scritta contenente
gli argomenti da trattare e firmata da almeno 3 Consiglieri
o da 10 Soci aventi diritto di voto, da presentarsi al
Consiglio stesso, il quale fisserà la data dell'assemblea
entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 7
L'Assemblea ordinaria esamina e discute le relazioni ed
i bilanci consuntivi e preventivi, elegge i Soci alle
cariche sociali, esamina e discute le iniziative della
Sottosezione.
Esamina, inoltre, tutti gli altri argomenti portati all'ordine
del giorno.
Art. 8
L'Assemblea straordinaria esamina gli argomenti per i
quali è stata convocata.
Art. 9
La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente
o di chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio
Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno,
da spedire ai Soci e, per quanto possibile, da inserire
nelle pubblicazioni locali, almeno dieci giorni prima
dell'Assemblea.
Nel caso di elezione di cariche sociali, l'avviso deve
indicare il nome degli uscenti.
Art. 10
Le deliberazioni delle Assemblee sono prese per alzata
di mano o per appello nominale, oppure per votazione segreta,
secondo le decisioni della maggioranza dei Soci presenti
aventi diritto al voto e sono valide, in prima convocazione,
con la presenza di almeno la metà più uno
dei Soci; in seconda convocazione, che può tenersi
anche un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea
delibera con la presenza di qualunque numero di soci .
Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza
dei presenti, salvo diversa indicazione prevista dal Regolamento.
L'Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano anche i Soci
assenti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà disporre
di più di due deleghe di altri Soci in qualunque
votazione dell'Assemblea.
Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione
segreta.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore
anzianità d'iscrizione al C.A.I.
Art. 11
L'Assemblea nomina, di volta in volta, il proprio Presidente
e due scrutatori tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.
Il Presidente nominato sceglie il Segretario.
Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea, se possibile,
oppure presso la sede sociale in seduta pubblica, da fissarsi
prima della chiusura dell'Assemblea.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente
e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.
Art. 12
Il Consiglio
- dirige la Sottosezione;
- promuove le iniziative e le manifestazioni sociali;
- amministra il patrimonio con eccezione degli atti di
straordinaria amministrazione, che restano di esclusiva
competenza della Sezione;
- delibera l'ammissione di nuovi Soci alla Sottosezione
e sottopone al Consiglio Direttivo della Sezione eventuali
sanzioni disciplinari da irrogare ai propri Soci;
- convoca le Assemblee e ne predispone l'ordine del giorno;
- redige i bilanci;
- presenta annualmente la sua relazione morale e finanziaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
e vigila sull'osservanza delle norme del Regolamento Sezionale
e del presente Regolamento.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea
ed è composto di 11 Consiglieri.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni.
Tutti possono essere rieletti, ogni socio potrà
esprimere cinque preferenze.
Il Consiglio così eletto, nella prima riunione
dopo le votazioni elegge al suo interno il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere,
le cui cariche avranno la durata di un anno e potranno
essere rinnovate.
I nominativi del Consiglio Direttivo così eletto
devono essere comunicati, entro venti giorni dalla loro
elezione, al Consiglio Direttivo Sezionale per la necessaria
ratifica. In caso di mancata ratifica del Consiglio neoeletto,
questi potrà ricorrere all'Assemblea della Sezione
entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di
mancata ratificazione da parte del Consiglio di Sezione.
Art. 14
I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo,
non sono intervenuti a 3 sedute consiliari consecutive,
possono essere dichiarati decaduti dalla carica.
Art. 15
Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o
più Consiglieri, il Consiglio ne dispone la sostituzione
secondo l'elenco dei non eletti nella votazione dell'Assemblea
immediatamente precedente ed il nuovo eletto resta in
carica fino alla fine del mandato del Consigliere sostituito.
Art. 16
Il Consiglio è convocato dal Presidente, da chi
ne fa le veci o su richiesta di almeno 4 Consiglieri,
mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere
presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e le deliberazioni
devono essere assunte a maggioranza dei voti, con la presenza
della maggioranza dei Consiglieri (almeno 6); in caso
di parità prevale il voto espresso da chi presiede.
Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto
dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario,
dopo la lettura e l'approvazione durante la seduta consiliare
successiva.
Art. 17
Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea,
dura in carica un anno ed è rieleggibile. Ha il
compito di esercitare la funzione prevista dall'art. 25
dello Statuto e può partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 18
La Sottosezione è soggetta alle norme dello Statutto,
del Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento
Sezionale.
Art. 19
Il Presidente della Sottosezione firma, con il Segretario
i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e la
relazione morale e finanziaria annuale; costituisce il
collegamento tra Sottosezione e Sezione e partecipa, con
voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo
Sezionale.
Art. 20
Il Segretario redige i verbali delle Assemblee Generali
dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura
l'invio al Consiglio Direttivo Sezionale dei verbali dell'Assemblea
Generale dei Soci e, annualmente, del rendiconto della
gestione organizzativa ed amministrativa della Sottosezione.
Art. 21
Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sottosezione
se non da questa autorizzate per mezzo del Consiglio e
non sono ammesse iniziative od attività di singoli
soci in concorrenza con quelle programmate dalla Sottosezione,
o a discapito di esse.
Art. 22
IL Regolamento Sottosezionale dovrà essere approvato
dall'Assemblea generale dei Soci, con le modalità
di presenza e maggioranza prescritte e dovrà essere
firmato dal Presidente e dal Segretario della Sottosezione
in carica all'epoca della sua approvazione.
Art. 23
Le proposte di modifica del Regolamento Sottosezionale
dovranno essere presentate all'Assemblea Generale dei
Soci dal Consiglio Direttivo, per sua iniziativa, o per
domanda sottoscritta di almeno un quinto dei Soci aventi
diritto di voto.
Art. 24
Le proposte di modifica del Regolamento Sottosezionale
dovranno essere portate a conoscenza dei Soci mediante
affissione all'albo Sottosezionale, per un periodo di
almeno 15 giorni, prima della convocazione dell'Assemblea
alla quale dovranno essere sottoposte.
Art. 25
Il regolamento Sottosezionale approvato dall'Assemblea
generale dei Soci dovrà essere sottoposto all'approvazione
del Consiglio Direttivo della Sezione che lo rende esecutivo.
Qualora il Consiglio Direttivo della Sezione, in sede
di disamina e discussione del Regolamento Sottosezionale
presentato per la delibera sulla sua esecutività,
vi apporti delle modifiche, il Regolamento dovrà
essere nuovamente sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea
Generale dei Soci della Sottosezione e riproposto all'attenzione
del Consiglio Direttivo della Sezione ai fini di cui al
primo comma.
Art. 26
Per quanto non specificato espressamente nel presente
Regolamento, si richiamano le norme dello Statuto, del
regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale.
NORMA TRANSITORIA
Considerato che tra i soci della Sottosezione del C.A.I.
di Valdidentro, solamente il 5% dei tesserati è
iscritto al Club Alpino Italiano da più di due
anni ed ha quindi diritto di essere eletto alle cariche
sociali a norma dell'art. 12 del Regolamento Sezionale,
al fine di consentire una più ampia e democratica
rappresentanza, si prevede una deroga alla norma citata,
per un periodo limitato ad anni due, a decorrere dall'approvazione
e conseguente dichiarazione di esecutività del
presente Regolamento Sottosezionale da parte del Consiglio
Direttivo Sezionale.
Approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale
dei soci il 22 marzo 2003
Il Presidente Il Segretario
Renata Viviani Daniele Bormetti
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